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Ciao, oggi voglio trattare con te la cosiddetta “Ventilazione dei corrispettivi”, un metodo che permette, ad alcuni contribuenti, di registrare i corrispettivi in un unico importo anche se applicano aliquote Iva differenti.
In sostanza, per te che registri i corrispettivi è un grande vantaggio perché, anche se il tuo cliente vende dei beni che sono soggetti a diverse aliquote Iva, sarà possibile effettuare un’unica registrazione giornaliera dei corrispettivi, senza doverli distinguere in base alla diversa aliquota d’imposta.
La ventilazione dei corrispettivi consente, ai contribuenti non obbligati all’emissione della fattura che vendono beni con diverse aliquote Iva, di registrare i corrispettivi senza distinguere i beni venduti tra le varie aliquote Iva.
La ventilazione è disciplinata dall’Art. 24 comma 3 del DPR 633/1972 che contiene i requisiti soggettivi e oggettivi che i contribuenti devono possedere al fine di poterla applicare.
Inoltre, la sua applicazione è facoltativa rispetto alla normale liquidazione dell’Iva sui corrispettivi (che prevede la registrazione degli stessi distintamente per aliquota Iva).
Le norme che la disciplinano sono contenute nel DM n. 3495/1973 ed il contribuente, che decide di applicarla, non deve fare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Fatta questa doverosa introduzione, voglio iniziare ad analizzare con te i soggetti che possono applicare questa metodologia, le cause di esclusione e come si applica, nel concreto, la ventilazione.
I soggetti che possono avvalersi della ventilazione
Per poter applicare la ventilazione occorre rispettare alcuni requisiti soggettivi e oggettivi.
I soggetti che sono ammessi alla ventilazione dei corrispettivi sono tutti quelli che svolgono attività di commercio relativa a:
- Prodotti alimentari;
- Prodotti dietetici;
- Articoli tessili, vestiario e calzature;
- Prodotti per l’igiene personale;
- Prodotti farmaceutici.
Accanto a questi requisiti di tipo soggettivo, bisogna anche rispettare necessariamente i seguenti requisiti di tipo oggettivo:
- I corrispettivi annuali delle vendite con emissione di fattura, non devono superare il 20% del totale dei corrispettivi annui, escluse le cessioni di immobili e beni strumentali;
- Gli acquisti e le importazioni annue di merci diverse da quelle cui è applicabile la ventilazione, non devono superare il 50% del totale annuo di acquisti e importazioni.
Il superamento di uno dei due limiti comporta la preclusione, per l’anno successivo, della facoltà di applicare la ventilazione.
Come si applica la ventilazione
Vediamo ora , insieme, come applicare nel concreto questa procedura.
Facendo riferimento alle operazioni di vendita, i corrispettivi vengono annotati globalmente in un unico importo giornaliero incluso di IVA e senza distinguerli in base alla diversa aliquota di imposta, mentre le vendite effettuate tramite emissione di fattura, devono essere annotate distintamente e separatamente in base all’aliquota che viene applicata.
Per le operazioni di acquisto, le registrazioni delle fatture sono distinte in base alle diverse aliquote con una sola precisazione, distinguere soltanto quelle relative agli acquisti con merce da “ventilare” (ovvero quelle relative a beni da destinare al commercio al minuto) da quelle di altri beni e servizi e dei beni ammortizzabili.
Questa metodologia di individuazione dell’IVA sui corrispettivi costituisce una semplificazione in termini di adempimenti e non un’agevolazione nella determinazione dell’imposta, in quanto i contribuenti:
- Non devono affrontare importanti spese per acquistare delle apparecchiature elettroniche per la separazione dei prodotti in base alle varie aliquote (es. lettori di codici a barre);
- Non devono per forza digitare manualmente nel registratore di cassa la specifica aliquota IVA per quel bene che stanno vendendo
Piccola sintesi
Facciamo un piccolo riassunto per comprendere al meglio i passaggi da fare a livello operativo:
- Annotare nel registro gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi.
- Determinare alla fine di ciascun mese o trimestre, distinto per aliquota, l’ammontare globale, al lordo dell’imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti.
- Stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni determinato sulla base del punto n. 2, il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell’ambito del cumulo, ad aliquote diverse.
- Ripartire, tra le diverse aliquote, l’ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell’imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni, determinati a norma del n. 3.
- Depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell’imposta in essi incorporata.
- Determinare, a norma dei precedenti numeri, la detrazione relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l’imposta da dichiarare e da versare per ciascun mese o trimestre.
- Indicare nella dichiarazione annuale l’ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell’anno, ripartito per aliquote, secondo il rapporto di composizione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell’anno stesso, determinando la relativa imposta mediante l’applicazione di tale rapporto all’ammontare complessivo dei corrispettivi.
Liquidazioni periodiche e a conguaglio
Il metodo della ventilazione dei corrispettivi prevede, come riferimenti e momenti in cui effettuare i calcoli, la liquidazione periodica e a conguaglio.
- Liquidazione periodiche: lo scorporo dell’IVA sui corrispettivi avviene alla fine di ciascun mese (o trimestre) nel quale si ripartiscono i corrispettivi relativi al singolo periodo di riferimento (mese o trimestre) sulla base dei rapporti di composizione degli acquisti “progressivi”.
- Liquidazione a conguaglio: in sede di dichiarazione annuale IVA occorre fare il riepilogo generale, ripartendo i corrispettivi complessivi dell’anno mediante i rapporti di composizione “progressivi” calcolati per la liquidazione del mese di dicembre ed effettuando, quindi, lo scorporo dell’IVA.
A dicembre viene rideterminata l’imposta a debito complessiva dell’anno (la cosiddetta tredicesima ventilazione).
Questo ricalcolo può differire da quello effettuato sui singoli periodi di liquidazione dell’imposta.
In questo caso, se l’IVA a debito è maggiore di quanto determinato mensilmente o trimestralmente, l’eventuale differenza va liquidata in sede di dichiarazione annuale IVA.
Questa modalità di determinazione dell’IVA non costituisce un’agevolazione nella determinazione dell’imposta.
L’IVA a debito, determinata con il metodo della ventilazione, è equivalente a quella che si sarebbe determinata con la rilevazione della stessa su ogni singolo prodotto venduto, fatta salva la diversa composizione dei beni ancora in magazzino che sono stati acquistati, ma non sono stati ancora venduti, non confluendo così nei corrispettivi.
Un esempio sulla ventilazione
Una società acquista durante l’anno 3 beni con l’applicazione di 3 aliquote differenti 4%, 10% e 22% come riepilogato nella tabella seguente:
Aliquota | Calcolo | IVA | Corrispettivi acquisto |
4% | 100,00 € | 4,00 € | 104,00 € |
10% | 200,00 € | 20,00 € | 220,00 € |
22% | 700,00 € | 154,00 € | 854,00 € |
1.178,00 € |
Supponiamo ora che i beni vengano venduti ai seguenti prezzi come di seguito:
Aliquota | Calcolo | IVA | Corrispettivi acquisto |
4% | 1.000,00 € | 40,00 € | 1.040,00 € |
10% | 2.000,00 € | 200,00 € | 2.200,00 € |
22% | 7.000,00 € | 1.540,00 € | 8.540,00 € |
1.780,00 € | 11.780,00 € |
Come puoi vedere, i corrispettivi totali conseguiti sono pari a 11.780,00 € e l’IVA dovuta è pari a 1.780,00 €.
Vediamo, adesso, quale IVA a debito si determinerebbe applicando il metodo della ventilazione, in base al quale dobbiamo ripartire i corrispettivi totali (pari a 11.1780,00 €) tra le tre aliquote sulla base della composizione percentuale degli acquisti effettuati alle tre diverse aliquote.
Di seguito la determinazione della percentuale di ripartizione:
Aliquota | Calcolo | Percentuale |
4% | (104,00 € / 1.178,00 €) x 100 = | 8,83% |
10% | (220,00 € / 1.178,00 €) x 100 = | 18,68% |
22% | (854,00 € / 1.178,00 €) x 100 = | 72,50% |
Calcolo IVA su vendite
Aliquota | Calcolo | IVA Ventilazione |
4% | (11.780,00 € x 8,83%) x 4% = | 40,00 € |
10% | (11.780,00 € x 18,68%) x 10% = | 200,00 € |
22% | (11.780,00 € x 72,50%) x 22% = | 1.540,00 € |
L’IVA a debito determinata con il metodo della ventilazione coincide con quella determinata con il metodo analitico, ovvero applicando le diverse aliquote singolarmente.
Conclusioni
Grazie a questo articolo hai ripassato (o hai imparato, se non sei un tecnico) questo semplice metodo che ti consente di velocizzare le registrazioni dei corrispettivi permettendoti di determinare sul totale dei corrispettivi la relativa IVA da versare.
In questo modo non dovrai tenere separatamente le scritture per ogni singolo bene assoggettato a diverse aliquote IVA 😉
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