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Ciao, in questo articolo voglio affrontare, con te, l’argomento delle autofatture.
Questo documento, che a te potrebbe apparire poco utile, ha in realtà una importante valenza fiscale.
Le domande che sorgono spontanee sono:
“ma questo documento è proprio necessario?”
“ha senso fare una fattura a se stessi?”
Conoscere queste risposte è utile, non solo agli imprenditori, ma a tutti coloro che decidono di accostarsi al mondo della contabilità, anche come collaboratori di uno Studio commerciale.
Leggendo questo articolo riuscirai a dare una risposta a tutte le domande di carattere tecnico-pratico che ogni giorno ti poni quando sei davanti alla tua scrivania e ti ritrovi ad affrontare problemi di carattere contabile e fiscale.
Che cos’è l’autofattura
L’autofattura è un documento fiscale che emette il soggetto passivo di imposta nei confronti di se stesso.
Per semplificare possiamo paragonare questa situazione ad una vendita che l’azienda fa nei confronti di se stessa che assume rilevanza fiscale attraverso l’autofattura.
Questo documento può essere emesso soltanto in particolari casi espressamente previsti dalla legge.
In questo articolo tratterò con te soltanto il caso in cui l’autofattura viene emessa quando l’azienda deve integrare l’IVA perché fa degli acquisti da Paesi extra europei.
Ma partiamo con ordine e vediamo prima le caratteristiche che deve avere questo documento.
Le caratteristiche dell’autofattura
L’autofattura è un documento che strutturalmente può assomigliare alla fattura perché possiede tutti gli elementi obbligatori previsti dall’Art.21 del DPR 633/73, ma con alcune differenze:
- viene emessa non da chi vende ma da chi acquista il bene o servizio;
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono quindi sulla fattura ci sarà il nome della nostra azienda;
- il cessionario emette il documento ed è obbligato a versare l’IVA;
- è prevista l’emissione in formato elettronico ad eccezione delle prestazioni rese da soggetti che risiedono in paesi Extra-UE per le quali l’emissione in formato elettronico è facoltativo;
Proseguendo nella lettura del suddetto DPR, al comma 5 troviamo la disciplina della sua emissione; infatti, come la fattura, deve essere “emessa dal cessionario o committente in un unico esemplare”.
Le autofatture sono dei documenti, emessi dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtu’ di un obbligo proprio e per questo, per essere valide, devono avere la seguente dicitura “autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72“.
Emissione e registrazione autofattura
I tempi di emissione dell’autofattura variano a seconda della finalità per la quale viene emessa, ovvero se riguarda una cessione di beni o una prestazione di servizi generici o specifici.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi specifici, l’autofattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, come contenuto nell’Art. 6 del DPR n. 633/72, mentre per servizi specifici si fa riferimento al contenuto degli articoli 7- quater e 7- quinquies del DPR n. 633/72.
Per le tempistiche riguardanti la loro registrazione ed annotazione nei rispettivi registri, le autofatture devono essere annotate:
- entro il 15 del mese successivo a quello dell’emissione, nel registro delle fatture emesse (Art. 23, comma 1, DPR n. 633/72);
- prima della liquidazione periodica o prima della dichiarazione annuale quando viene esercitata la detrazione, nel registro degli acquisti (Art. 25 del DPR n. 633/72).
Con riferimento alle prestazioni di servizi generici, esse si considerano fatte nel momento in cui sono concluse ed ultimate.
Qui, le tempistiche di emissione e registrazione sono differenti, infatti, deve essere emessa al momento in cui l’operazione è stata effettuata e la fattura deve essere registrata e annotata:
- entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, nel registro delle fatture emesse (Art. 23, comma 1, DPR n. 633/72);
- prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione, nel registro degli acquisti.
Da quanto detto, quindi, si capisce che le autofatture devono essere registrate in appositi sezionali e non registrate nello stesso sezionale delle fatture.
Ora vediamo, nello specifico, l’emissione dell’autofattura nelle operazioni di acquisto fatte con soggetti residenti nei Paesi Extra-UE.
Autofattura per acquisti da soggetti residenti in Paesi extra UE
Il campo di applicazione dell’IVA è strettamente legato al territorio italiano; infatti, si considerano imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate sul territorio dello Stato.
Il principio della territorialità permette di determinare se le operazioni, fatte sul territorio italiano con soggetti non residenti nel nostro Paese, siano imponibili, non imponibili o escluse.
Per le operazioni di acquisto di beni o servizi da soggetti residenti in Paesi extra UE, o che non hanno alcun tipo di rappresentanza legale nel nostro Paese, purché siano rilevanti IVA secondo il principio della territorialità, deve essere emessa autofattura dall’acquirente italiano.
Questo, perché il cedente residente all’estero non è tenuto al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge IVA.
L’autofattura deve essere emessa in un unico esemplare, entro la data di effettuazione dell’operazione, con successiva annotazione sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti rendendo neutrale l’operazione.
Sul documento cartaceo deve essere presente sia il timbro e protocollo delle fatture emesse sia il timbro e protocollo delle fatture di acquisto opportunamente datato.
Inoltre, il documento per avere una validità deve avere in seguenti requisiti:
- annotazione della dicitura “autofatturazione“;
- dati del fornitore residente in Stato Extra-UE;
- natura qualità e quantità dei beni acquistati;
- l’ammontare delle operazioni esenti, non imponibili, e imponibili con l’indicazione della relativa imposta.
È possibile emettere autofattura elettronica SdI compilando i seguenti campi in modo corretto:
- Dati del cedente/prestatore: con l’indicazione del Paese estero e l’identificazione del soggetto non residente;
- Dati del cessionario/committente: vanno inseriti i dati del soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento;
- Soggetto emittente: va inserito il codice “CC” (cessionario/committente).
In caso di emissione di autofattura telematica, si può evitare la presentazione dell’esterometro.
Infine, le autofatture emesse devono avere determinati codici diversi in base alla casistica per le quali sono emesse:
- Autofattura con codice TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero;
- Autofattura con codice TD18 per acquisto di beni da pesi EU;
- Per gli acquisti da altri Paesi:
-se la bolletta doganale è presente, non è necessaria autofattura;
-se la bolletta doganale è assente è necessaria autofattura con codice TD19
Conclusioni
Grazie a questo articolo hai ripassato (o hai imparato, se non sei un tecnico) cos’è un’autofattura e la sua validità come documento per integrare l’IVA quando si fanno degli acquisti da fornitori che non hanno una stabile organizzazione in Italia.
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