La liquidazione Iva

Ciao, in questo articolo cercherò di dare un utile supporto pratico a te che ti ritrovi, ogni mese oppure ogni trimestre a seconda della periodicità, a dover elaborare la liquidazione dell’IVA, uno degli adempimenti più importanti sia dal punto di vista contabile che fiscale.

Con questo procedimento i contribuenti non fanno altro che determinare il saldo a debito, o a credito, dell’imposta Iva (acronimo di imposta sul valore aggiunto) relativa al periodo di riferimento ed indipendentemente dalla periodicità.

Inoltre, tutti i soggetti passivi d’imposta devono provvedere al calcolo di un acconto da versare entro il 27 di dicembre di ogni anno.

Sicuramente su questo argomento avrai numerosi dubbi, ma non preoccuparti, se continuerai a leggere questo articolo, ed in generale tutto quello che pubblico sul mio blog, riuscirai a dare una risposta a tutte le domande di carattere tecnico-pratico che ogni giorno ti poni quando sei seduto sulla tua scrivania dinanzi a problemi di carattere contabile e fiscale. 

Voglio procedere ora con te con ordine, iniziando a definire con precisione cosa si intende per liquidazione e le sue modalità di calcolo.

Le modalità di calcolo della liquidazione Iva

L’azienda, nello svolgere la sua attività, intrattiene dei rapporti con clienti e fornitori, ai primi vende i beni o servizi prodotti mentre dai secondi acquista i fattori della produzione. Questi rapporti rientrano all’interno della gestione ordinaria dell’azienda alla base della quale ci sono le fatture emesse nei confronti dei clienti e fatture ricevute dai fornitori. All’interno di questi documenti, come già saprai, è presente l’imposta sul valore aggiunto la nostra cara Iva. In gergo viene considerata una “partita di giro” perché questa imposta non grava sui soggetti passivi (azienda o professionisti), ma direttamente sul consumatore finale. Da qui possiamo fare una prima distinzione tra:

  • Iva a debito: è quella incassata e presente sulle fatture di vendita e che deve essere versata all’Erario;
  • Iva a credito: è quella pagata sulle fatture d’acquisto al fornitore e poiché è già stata pagata, è detta anche “detraibile”.

Questi due concetti sono fondamentali per poter determinare la cosiddetta “posizione Iva” nei confronti dell’Erario.

Secondo l’Art.1 del DPR 100/98 la liquidazione non è altro che la differenza fra l’ammontare complessivo dell’Iva inerente alle operazioni imponibili (Iva a debito) e l’ammontare complessivo dell’Iva detraibile (Iva a credito).

IVA DA VERSARE = IVA A DEBITO – IVA CREDITO

Se l’Iva a debito è inferiore dell’Iva a credito si determina un credito d’imposta nei confronti dell’Erario e può essere portato in compensazione alla stessa imposta nel periodo successivo, oppure può essere utilizzato per compensare altre imposte o contributi.

Detto in modo semplice, l’Iva a debito è quella Iva presente sulle fatture emesse, mentre l’Iva a credito è quell’Iva presente sulle fatture di acquisto.

I soggetti passivi e quelli esonerati dalla liquidazione

Sono obbligati ad eseguire la liquidazione tutti i soggetti passivi ossia imprenditori, professionisti ed artisti. Tuttavia, esistono alcuni soggetti esonerati dall’obbligo della liquidazione periodica:

  • Sono esonerati dall’obbligo di liquidazione i soggetti che non hanno effettuato alcun tipo di operazione soggetta ad Iva;
  • Soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti (Art.36 bis DPR n.633/72);
  • Soggetti di piccole dimensioni che applicano il regime forfettario;
  • Soggetti che presentano i requisiti per applicare il regime di esonero, come ad esempio i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000€ costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli;
  • Soggetti che applicano il regime forfettario per le attività di intrattenimento e spettacolo.

Il periodo di liquidazione

La legge consente ai soggetti passivi di poter liquidare l’Iva in due diversi archi temporali, parliamo quindi di liquidazione mensile o trimestrale.

La liquidazione mensile viene utilizzata dalla maggior parte dei contribuenti, gli stessi infatti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, devono determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive del mese precedente e l’imposta relativa ai beni o servizi acquistati per la quale si ha diritto alla detrazione.

L’Art. 7 del DPR n.582/99 determina delle eccezioni secondo le quali è consentita la liquidazione trimestrale. Infatti, le imprese o i professionisti che nell’anno di imposta precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000€ nel caso di prestazioni di servizi e 800.000€ nel caso di altre attività, possono optare per la liquidazione trimestrale.

Qui il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre, 16 novembre per il terzo trimestre e la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale).

Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. La liquidazione trimestrale comporta l’applicazione di una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi (indeducibile ai fini del reddito della società).

Esistono infine, alcune categorie di contribuenti che possono effettuare la liquidazione trimestrale indipendentemente dal volume d’affari, di seguito un elenco di soggetti che possono applicare la Trimestrale speciale:

  • Autotrasportatori di cose per conto terzi
  • Istituzioni e aziende di credito
  • Imprese assicuratrici
  • Imprese telefoniche
  • Imprese di somministrazione di utenze
  • Dentisti e odontoiatri
  • Esercenti impianti di distribuzione carburante

La differenza sostanziale tra liquidazione trimestrale per opzione e liquidazione trimestrale speciale è che in quest’ultima non si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi ed il versamento relativo all’ultimo trimestre deve essere fatto entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il diritto alla detrazione dell’Iva

L’imposta che risulta essere detraibile dal contribuente è quella che scaturisce dalle fatture di acquisto in possesso dello stesso prima del termine previsto per la liquidazione e per le quali viene esercitato, nel periodo di riferimento, il diritto alla detrazione mediante l’annotazione delle stesse nel registro degli acquisti.

Il contribuente acquisisce il diritto a portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti purché siano soddisfatte alcune condizioni:

  1. I beni o i servizi acquistati devono essere pertinenti o rilevanti rispetto all’attività esercitata (principio dell’inerenza);
  2. L’Iva deve essere esposta distintamente in fattura e la stessa fattura deve essere stata registrata nel registro Iva acquisti;
  3. L’acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale ai fini Iva stabiliti dalla legge.

Il versamento dell’Iva non è dovuto se l’importo calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o trimestrali non è superiore a 25,82 €, in tal caso, il debito deve essere considerato nella liquidazione successiva. In sede di dichiarazione annuale, tale importo si riduce, infatti non è dovuto alcun versamento se l’importo a debito è inferiore a 10,00 €.

Il risultato della liquidazione ed il versamento

Dalla liquidazione periodica può scaturire una posizione complessiva a debito, a credito o a pareggio:

  • Posizione a debito (Iva a debito > Iva a credito) la differenza deve essere versata entro i termini stabiliti dalla legge.
  • Posizione a credito (Iva a debito < Iva a credito) la differenza può essere utilizzata in compensazione per l’Iva nei periodi successivi, o su precisa istanza in compensazione tramite modello F24 di altri imposte oppure può essere richiesto il rimborso.
  • Posizione a pareggio (Iva a debito = Iva a credito) ed il soggetto passivo non ha alcun obbligo alla liquidazione.

Se dalla liquidazione periodica risulta un’imposta a debito, il contribuente deve effettuare il versamento dell’intero importo, senza possibilità di rateazione, entro il termine previsto. I versamenti dell’Iva devono essere eseguiti utilizzando l’apposito modello F24 telematico e questo deve avvenire:

  • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili
  • entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali (eccetto per il versamento dell’acconto di dicembre).

La liquidazione del quarto trimestre ottobre – dicembre invece ha una particolarità in quanto si versa il 16 marzo, ad eccezione dei contribuenti Iva speciali che versano quest’ultimo trimestre il 16 febbraio invece del 16 marzo (distributori di carburanti, medici o autotrasportatori). Il termine per il versamento è sempre prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando ricade in un sabato o in un giorno festivo.

Per i contribuenti mensili i codici tributo da utilizzare vanno dal 6001 per la liquidazione Iva del mese di gennaio, al 6012 per la liquidazione Iva del mese di dicembre.

I codici tributo da utilizzare sono il codice 6031 per la liquidazione Iva del primo trimestre mentre il 6032 per il secondo trimestre e 6033 per il terzo trimestre. Il codice tributo 6034 invece sarà per il quarto trimestre.  Il versamento dell’acconto Iva invece segue regole diverse e si versa con il codice tributo 6035.

Se un versamento periodico non viene effettuato nei termini è possibile sanare la situazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che vi consentirà di versare l’Iva con sanzioni ridotte in base al tempo ed interessi di mora. Per maggiori informazioni: Ravvedimento operoso: omessi o ritardati versamenti.

I soggetti tenuti ad effettuare il versamento devono provvedere, entro il giorno 27 del mese di dicembre di ciascun anno, al versamento di un acconto relativo all’ultima liquidazione dell’anno. A tal fine sono previste tre modalità di calcolo a seconda che vengano utilizzati dati storici, previsionali o effettivi:

  • Dati storici: l’acconto è determinato in misura dell’88% del versamento dovuto per il mese di dicembre per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, in base al saldo dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, il quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali speciali.
  • Dati previsionali: l’acconto da versare si determina in misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili o, per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, per i contribuenti trimestrali.
  • Dati effettivi: l’acconto è calcolato sulla base delle operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre. In pratica, l’acconto sarà pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria che tiene conto di tutte quelle operazioni annotate sul registro delle fatture emesse e ricevute fino al 20 dicembre.

Un esempio contabile sulla liquidazione

Vediamo ora come le imprese in contabilità ordinaria devono registrare la liquidazione periodica Iva. La prima operazione da effettuare è quella di girare i conti Iva vendite e Iva acquisti al conto Iva c/Erario ecco il nostro classico esempio a supporto di quanto detto 😉 

Una società il giorno 16 marzo deve effettuare la liquidazione Iva relativa al mese di febbraio. Dal registro delle vendite risultano 6.000€ di Iva a debito, mentre dal registro degli acquisti risultano 2.000€ di Iva a credito.

Scritture contabili relative alla liquidazione

DATACONTODAREAVERE
16/03/22IVA a debito6.000 € 
 Erario c/liquidazione 6.000 €
 Erario c/liquidazione2.000 € 
 IVA a credito 2.000 €

Scritture contabili relative al versamento.

DATACONTODAREAVERE
16/03/22Erario c/liquidazione4.000 € 
 Banca x c/c 4.000 €

Conclusioni

Grazie a questo articolo hai ripassato (o hai imparato, se non sei un tecnico) la procedura teorica e contabile da fare per una corretta liquidazione dell’Iva da versare poi all’Erario.

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